Contributi iscritti 8 Ottobre 2015 contributi-servizi Quali sono gli obblighi degli iscritti all’Enpav e all’Albo professionale? Versare Contributi minimi (vedi pagina “Quali sono e come si pagano” ) Presentare Modello 1 (vedi pagina “Modello 1”) Se dovuti, versare Contributi percentuali (vedi pagina “Quali sono e come si pagano”) Quali sono gli obblighi degli iscritti solo all’Albo professionale? Versare Contributo minimo di Solidarietà (vedi pagina “Quali sono e come si pagano”) Presentare Modello 1 (vedi pagina “Modello 1”) Se dovuti, versare Contributi percentuali (vedi pagina “Quali sono e come si pagano”) Quali sono gli obblighi dei Pensionati Enpav? Presentare Modello 1 (vedi pagina “Modello 1”) Se dovuti, versare Contributi percentuali (vedi pagina ““Quali sono e come si pagano”) Cosa sono i Contributi minimi? Sono i Contributi dovuti da tutti gli iscritti all’Albo professionale e all’Enpav per il periodo di effettiva iscrizione. Per i pensionati Enpav non è previsto alcun Contributo minimo, tranne per i pensionati di Invalidità, i quali versano solo il Contributo Soggettivo minimo ridotto del 50%. Sono uguali per tutti (indipendentemente dal reddito o dal fatturato professionale) e consentono di maturare l’anzianità contributiva, ossia il numero di anni necessari per andare in pensione. Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2024 è pari a € 3.237,50 annui Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi): I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione) II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi): I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo Contributo Integrativo minimo: Per l’anno 2024 è pari a € 555,00 annui Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi): I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario obbligatoriamente iscritto all’Enpav Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi): I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo Contributo di Solidarietà minimo: Per l’anno 2024 è pari a € 258,50 annui È dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF Contributo di Maternità: Per l’anno 2024 è pari a € 95,00 annui (in attesa di approvazione ministeriale) È un Contributo dovuto da tutti gli iscritti all’Ente non pensionati, uguale per tutti, destinato all’erogazione delle Indennità di Maternità in favore delle libere professioniste Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF Cosa sono i Contributi percentuali? Sono contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, infatti, il sistema calcola automaticamente se sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti. Queste somme eccedenti vengono chiamate appunto eccedenze o Contributi percentuali. Contributo Soggettivo percentuale: È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito percepito nello svolgimento di attività riguardanti la professione veterinaria. È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2023 e quindi dichiarati nel Modello 1/2024): 17% fino a € 99.750,00 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare) I Medici Veterinari che sono stati iscritti per tutto l'anno 2023 e hanno prodotto nel 2023 (dichiarato nel Modello 1/2024) un reddito inferiore o uguale a 17.000,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale. Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF. Contributo Integrativo percentuale: È un aumento del 2% che tutti gli iscritti agli Albi dei Medici Veterinari devono applicare su tutti i corrispettivi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo. Il 2% deve essere applicato: sul volume annuale d'affari sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF. Contributo di Solidarietà percentuale: È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi professionali devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente. Sono tenuti al pagamento i Medici Veterinari che sono iscritti all’Albo professionale, sia che siano iscritti anche in Albi di altre professioni e abbiano optato per l’iscrizione ad altro Ente previdenziale, sia che abbiano solo rinunciato all’iscrizione all’Ente perché hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione. È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF. Prospetto contributi annuali Anno Soggettivo minimo % Soggettivo RedditominimoSoggettivo RedditomassimoSoggettivo Integrativominimo Volume di affariminimointegrativo % integrativo Maternità Solidarietà 2018 € 2.291,00 14,50% € 15.800,00 € 93.250,00 € 474,00 € 23.700,00 2% € 67,00 € 221,50 2019 € 2.392,50 15% € 15.950,00 € 94.100,00 € 478,50 € 23.925,00 2% € 67,00 € 223,50 2020 € 2.503,25 15,50% € 16.150,00 € 95.150,00 € 484,50 € 24.225,00 2% € 62,00 € 226,00 2021 € 2.592,00 16% € 16.200,00 € 95.250,00 € 486,00 € 24.300,00 2% € 62,00 € 226,50 2022 € 2.681,25 16,50% € 16.250,00 € 95.350,00 € 487,50 € 24.375,00 2% € 62,00 € 227,00 2023 € 2.890,00 17% € 17.000,00 € 99.750,00 € 510,00 € 25.500,00 2% € 120,00 € 237,50 2024 € 3.237,50 17,50% € 18.500,00 € 108.550,00 € 555,00 € 27.750,00 2% € 95,00 € 258,50 RITARDO Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali. Il tasso di interesse legale per il 2024 è il 2,5% annuo. RICORSI Contro la richiesta di versare dei Contributi è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo dell’Enpav entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di pagamento. Il ricorso può essere presentato in caso di errore materiale, di duplicazione dell’iscrizione e in caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versare quel contributo. Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso al Consiglio di Amministrazione il quale decide in via definitiva, entro novanta giorni. Stampa Condividi Facebook Twitter LinkedIn Obblighi Medici Veterinari Dipendenti Scopri Iscrizione Scopri Quali sono e come si pagano Scopri