Indennità di non autosufficienza

15 Ottobre 2015
enpav-servizi

“E' bello poter far vedere il futuro agli altri nei momenti in cui può sembrare che il futuro non ci sia più.”

Cos’è l’Indennità di Non Autosufficienza?

L'Indennità di Non Autosufficienza è una somma, ricevuta ogni mese dai pensionati e dai pensionandi di Invalidità e Inabilità Enpav, se si trovano in condizioni di salute che impediscono lo svolgimento autonomo delle azioni di vita quotidiana.


Chi può richiedere l’Indennità di Non Autosufficienza?

I pensionati e i pensionandi di Invalidità e Inabilità Enpav già titolari di Indennità di Accompagnamento INPS che possiedano uno dei seguenti requisiti:

  • Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
  • Cecità assoluta
  • Necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita

Inoltre:

  • La revoca dell’Indennità di Accompagnamento INPS comporta la cessazione dell’Indennità di Non Autosufficienza
  • Lo svolgimento di attività lavorativa, anche non veterinaria, non impedisce la concessione dell’Indennità
  • La prestazione non è reversibile ai superstiti
  • Il beneficio non è concedibile nei casi in cui il soggetto è permanentemente ricoverato in una struttura con costi totalmente a carico della Pubblica Amministrazione


Come si richiede l’Indennità di Non Autosufficienza?

L’interessato invia all’Enpav l’apposito modulo di domanda e la documentazione richiesta.

Download this file (Indennita_di_non_autosufficienza.pdf) Domanda di Indennità di non autosufficienza

La decorrenza, ossia il momento da cui si inizia a ricevere l’Indennità, è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di invio della richiesta, in presenza dei requisiti necessari.


A quanto ammonta l’Indennità di Non Autosufficienza?

L’Indennità di Non Autosufficienza, rivalutata annualmente, viene ricevuta, in aggiunta alla pensione, per 12 mesi ed è pari a:

  • € 585,19 mensili (Anno 2024) in caso di titolarità di reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente pari o inferiore a € 17.570,00
  • € 351,27 mensili (Anno 2024) per reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente superiore a € 17.570,00

L’indennità di non autosufficienza non è soggetta a tassazione.

I Medici Veterinari a cui è stata concessa un’Indennità mensile di importo superiore a € 500,00 devono presentare ogni anno, su richiesta degli uffici, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti di reddito.

 


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