Sono previste delle erogazioni assistenziali una tantum qualora alla malattia o all’infortunio si sia accompagnato anche uno stato di necessità economica, ancorché transitoria. In tal caso la domanda, corredata della necessaria documentazione, deve essere inoltrata tramite l’Ordine provinciale di appartenenza.
La riduzione dell’importo pensione può essere ricondotto a diversi fattori.
Innanzitutto alle Comunicazioni del Casellario centrale dei pensionati, istituito presso l’INPS. Gli Enti previdenziali infatti sono obbligati a comunicare al Casellario i dati relativi ai trattamenti previdenziali erogati nel corso di ciascun anno. Tale casellario individua i percipienti di più trattamenti pensionistici e sulla base dell’imponibile complessivo calcola l’aliquota di prelievo fiscale nonché le detrazioni spettanti. Periodicamente comunica ai diversi Enti erogatori di pensione le ritenute fiscali da operare e questi, come sostituti d’imposta, adeguano il prelievo fiscale a quanto comunicato dall’INPS.
Un altro fattore di riduzione può essere correlato alle addizionali comunali e regionali in quanto dal mese di marzo e fino a novembre l’Ente provvede a trattenere gli importi relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.
A seguito della riforma del sistema previdenziale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, i requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria sono fissati in 68 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione. La decorrenza è dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti sopra menzionati.
E’ stata introdotta inoltre un’altra forma di pensionamento, che ha sostituito la pensione di anzianità non più vigente. Si tratta della pensione di vecchiaia anticipata, con cui gli iscritti, con almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere alla pensione con un’età compresa tra i 62 ed i 67 anni. A seconda della combinazione tra età anagrafica e contribuzione maturata al momento della richiesta di pensionamento anticipato, e conseguentemente sulla base degli anni di anticipazione della quiescenza, verrà applicato all’importo pensionistico un coefficiente di riduzione percentuale.
Tale riduzione non trova applicazione nel caso in cui risultino 40 anni di contribuzione.
La decorrenza della pensione anticipata è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in presenza dei requisiti dell’età e dell’anzianità contributiva.
EU normativa n. 883/2004 ed il suo regolamento di attuazione n. 987/2009.
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia , l'Ungheria, la Svizzera (a partire dal 1/4/2012); gli stati Ees - il Liechtenstein, Islanda e Norvegia - (a partire dal 1/6/2012).
I professionisti (autonomi o subordinati) che operano in diversi Stati membri o che risiedono nello Stato in cui la maggior parte della loro attività si svolge, sono regolati dalla legislazione dello Stato in cui risiedono.
Tuttavia, se lo Stato di residenza non è quello in cui i professionisti svolgono la maggior parte del proprio lavoro, le disposizioni prevedono “il distacco” contributivo, ossia un temporaneo esonero contributivo presso lo Stato dove esercitano l’attività lavorativa.
Laddove si applichi la legislazione italiana, l’Enpav fornisce ai professionisti un Modulo A1 compilato per essere esentati dal pagamento dei contributi all'estero e una copia che deve essere inviata all'istituzione di riferimento all'estero.
Invece, quando si applica la legislazione straniera, il modulo A1 deve essere inviato all’Enpav.
Il principio di totalizzazione a livello internazionale permette di beneficiare di prestazioni pensionistiche sommando i periodi di contribuzione maturati in base alla legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che tali periodi non coincidano. Di conseguenza, i professionisti prossimi al pensionamento che abbiano pagato i contributi agli enti di previdenza dei diversi Stati membri e che non abbiano l’anzianità contributiva necessaria per ricevere prestazioni pensionistiche (anche solo in uno di tali Stati), devono rivolgersi all’ultimo ente di previdenza presso il quale risultano iscritti al raggiungimento dell’età pensionabile.
Gli enti di previdenza coinvolti, dopo aver concluso l’iter istruttorio, aggregano gli anni di contribuzione e pagano la quota di pensione, ognuno per la loro competenza, calcolata sulla base dei contributi effettivamente versati.
No. Unica eccezione è rappresentata dai funzionari della Comunità Europea. In tale ipotesi, infatti, non è necessario alcun accordo o norme interne di recepimento.
Nel caso di trasferimento presso Stati extracomunitari sono necessari degli accordi bilaterali tra lo Stato italiano e gli Stati extra UE. Tali accordi non si applicano alle Casse dei liberi professionisti, ma solo ai lavoratori dipendenti e autonomi assicurati presso la gestione pubblica dell’Inps. Nel caso, quindi, si rende necessario avere una posizione presso l’Inps.
Sul tema si deve evidenziare che l’AdePP (Associazione degli Enti Previdenziali Privatizzati) si sta attivando per una revisione dei suddetti accordi al fine di estenderne l’applicazione alle Casse dei professionisti.
Informare l’Ente straniero per comunicare la posizione previdenziale aperta in un altro Stato membro. Nel caso di un trasferimento temporaneo (fino a 24 mesi) l’Enpav potrà rilasciare (previa richiesta) il modulo A1.
Il cumulo permette, agli assicurati che hanno maturato periodi contributivi in diverse forme di previdenza obbligatoria, di accedere al pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, sommando i periodi non coincidenti nell’ambito della complessiva contribuzione, senza alcun onere a carico dell’interessato.
Qualora si intenda conseguire il diritto al trattamento pensionistico in regime di cumulo, decadono per tutte le gestioni coinvolte i requisiti propri di ogni ordinamento e si dovrà far riferimento esclusivamente a quelli dettati dalla normativa del cumulo. Si acquisisce il diritto ad un’unica pensione calcolata pro quota da ciascuna gestione, utilizzando i contributi versati presso ciascuna gestione.
Il cumulo non determina un trasferimento di contribuzione da una Gestione all’altra. Le anzianità contributive di ogni Gestioni resteranno invariate .
Non è possibile cumulare periodi parziali di contribuzione. Il cumulo comporta l’utilizzo dell’intero periodo di contribuzione di tutte le Gestioni interessate.
No. I periodi contributivi coincidenti tra le diverse Gestioni non vengono persi, ma sono utilizzati ai fini della misura della pensione. Infatti ciascun Ente previdenziale conteggerà la pro - quota su tutta l’effettiva contribuzione versata nella propria Gestione.
La rinuncia è possibile soltanto fino a quando non si sia conclusa la fase istruttoria e l’interessato non abbia ricevuto la formale comunicazione dell’attivazione della pensione. In sostanza, quindi, non si deve essere già titolari di assegno di pensione.
La risposta è negativa in quanto il cumulo è possibile esclusivamente se non si è titolari di assegno di pensione.
La domanda deve essere presentata alla maturazione dei requisiti per il pensionamento in regime di cumulo. Verrà quindi istruita un’unica domanda di pensione, che comporterà il contestuale pensionamento nelle gestioni previdenziali coinvolte. Di conseguenza sarà riconosciuto un unico trattamento pensionistico, che corrisponderà alla sommatoria delle diverse pro-quote di pensione.
Il cumulo per i contributi versati presso gli Enti di previdenza dei professionisti ed altre gestioni è operativo dal 1° gennaio 2017. Sono state adottate le disposizioni attuative ed è stata sottoscritta la convenzione con INPS in data 29 marzo 2018, ultimo atto formale per il via libera all’operatività dell’istituto.
Qualora l’interessato sia ancora iscritto all’Enpav la domanda può essere presentata all’Ente attraverso la modulistica disponibile sul sito dell’Enpav, ovvero in alternativa all’Inps se risulta ancora ivi iscritto .