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CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI E PRELIEVO FISCALE SULLE PENSIONI

Dalla mensilità di luglio il prelievo fiscale dei trattamenti pensionistici è stato adeguato in base a quanto comunicato dal CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI, e dal rateo di pensione di settembre si è proceduto ai conguagli per le mensilità già corrisposte.

Cos’è il  Casellario Centrale dei trattamenti pensionistici

E’ un istituto previsto dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modifiche, gestito presso INPS con  funzioni di raccolta, conservazione e gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi nonché di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio. Scopo del CASELLARIO è quello di individuare i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornire le necessarie informazioni agli enti pensionistici erogatori interessati.

Elaborazione dei dati ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314

La normativa fiscale prevede che gli Enti erogatori di pensione devono applicare le ritenute fiscali in maniera congiunta con gli altri Enti, ossia per ogni titolare di pensione, ai fini delle ritenute da applicare e delle detrazioni da riconoscere sulla pensione erogata, si deve tenere conto del reddito imponibile derivante dall’ammontare complessivo delle pensioni liquidate allo stesso soggetto dai diversi Enti. Questi ultimi per operare nel rispetto della Legge si avvalgono della funzione del CASELLARIO, il quale una volta raccolti i dati da ogni singolo Ente  esegue l’abbinamento delle prestazioni pensionistiche di ogni soggetto sulla base del codice fiscale, elabora e comunica agli Enti tutte le  informazioni necessarie per un corretto prelievo fiscale da operare sui trattamenti pensionistici di ogni singolo soggetto, fornendo quindi nello specifico aliquote e detrazioni di imposta da applicare.
Ogni Ente applica la trattenuta indicata dal CASELLARIO. La somma delle trattenute applicate da ciascun Ente rappresenta l’Irpef dovuta sull’ammontare complessivo delle pensioni. Questo modo di operare permette al pensionato, titolare dei soli redditi di pensione, di non avere l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, che invece rimane in vigore per tutti coloro che sono titolari oltre che di redditi di pensione anche di redditi di altra natura.

Come opera l’Enpav?

L’Enpav dal mese successivo a quello in cui riceve la comunicazione del Casellario, aggiorna gli archivi e adegua la trattenuta fiscale sul rateo mensile. Successivamente elabora i conguagli per le mensilità già corrisposte. Nella prima mensilità utile liquida i conguagli a credito e trattiene in unica soluzione i conguagli a debito con importi fino a € 5,16. Per tutti i conguagli a debito di importo superiore a € 5,16 applica una rateizzazione in 3 rate. Qualora il rateo mensile non presenti la totale capienza, la trattenuta potrà protrarsi oltre le 3 rate fino alla totale copertura dell’intero importo del conguaglio.


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