In primo piano
31 OTTOBRE 2009:
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 1/2009 E MODELLO 2/2009
Tutti gli iscritti all’Albo professionale riceveranno, entro la fine del mese di luglio, il Modello 1/2009, dichiarazione obbligatoria dei dati reddituali prodotti nel 2008 ed il Modello 2/2009, modello facoltativo di adesione alla pensione modulare.
La scadenza di presentazione del Modello 1 e del Modello 2/2009 è prevista per il 31 ottobre 2009.
Il ritardo, l’infedeltà ovvero la mancata comunicazione del Modello 1 costituiscono, in base a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento di attuazione allo Statuto, comportamenti sanzionabili nonché vere e proprie infrazioni di carattere disciplinare.
La scadenza del pagamento dei contributi eccedenti eventualmente dovuti rispetto ai minimi è il 1° marzo 2010.
La scadenza del pagamento del contributo modulare (in caso di invio del Modello 2/2009) è il 30 settembre 2010.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI MODELLI.
- con raccomandata semplice indirizzata all’ENPAV c/o Banca Popolare di Sondrio Ufficio Tesorerie Enti, P.zza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio
- mediante fax al numero della Banca Popolare di Sondrio: 0342-200877;
- in forma telematica mediante il collegamento disponibile nell’area iscritti del sito.
MODELLO 1/2009 (obbligatorio)
QUALI REDDITI DEVONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 1:
- i redditi che scaturiscono dallo svolgimento di attività professionale con partita IVA e codice attività 75.00.00 “servizi veterinari”;
- i redditi che derivano dallo svolgimento di attività professionale in forma associata;
- i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto attinente la professione veterinaria (ossia la collaborazione attribuita in ragione delle competenze professionali possedute);
- i redditi da collaborazione occasionale attinente la professione veterinaria (ossia la collaborazione attribuita in ragione delle competenze professionali possedute ma svolta in forma occasionale, si pensi ad esempio all’attività di docenza prestata presso corsi di formazione ovvero come relatore ad un convegno, nonché qualsiasi altra forma di consulenza svolta in forma occasionale, ecc.);
- i redditi derivanti dallo svolgimento della libera professione intramuraria o attività assimilata (si pensi a tutte le forme di attività libero professionale che possono essere svolte su autorizzazione dell’azienda USSL nonché alle prestazioni di ricerca e consulenza conto terzi svolte dai dipendenti dell’Università). In tutti questi casi, peraltro, si tratta di redditi non assoggettati a trattenuta previdenziale da parte del datore di lavoro;
- le borse di studio erogate dalle Università o da altri Enti pubblici (ad esempio dalla Regione o da un Istituto Zooprofilattico) per lo svolgimento di attività attinente la professione veterinaria (per la definizione di tale attività si vedano i punti 3-4 del presente schema).
Particolare attenzione meritano i redditi prodotti dai c.d. contribuenti minimi, ossia i contribuenti che hanno aderito al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge Finanziaria 2008.
Questi ultimi dovranno dichiarare alla Cassa il reddito al lordo dei contributi previdenziali, ossia l’importo del quadro CM rigo 6 dell’Unico 2009 (come stabilito dall’art. 5 del D.M. del 2 gennaio 2008) ed il totale dei componenti positivi del reddito di cui al quadro CM rigo 2 dell’Unico 2009 in sostituzione del volume d’affari IVA.
E’ il caso di ricordare che il regime dei contribuenti minimi prevede agevolazioni di carattere esclusivamente tributario. I contribuenti minimi, quindi, dovranno continuare ad addebitare in fattura il contributo integrativo del 2% e riversarlo successivamente all’Ente (in tal senso si veda la circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E del 26-02-2008, al punto 3.12).
QUALI REDDITI NON DEVONO ESSERE DICHIARATI NEL MODELLO 1:
- il reddito da lavoro dipendente in senso stretto (derivante da un contratto di lavoro subordinato);
- il reddito percepito in qualità di veterinario specialista ambulatoriale presso le Aziende Sanitarie Locali (Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005).
In questi casi, qualora gli unici redditi percepiti nel 2008 siano stati quelli sopra descritti, il Modello 1/2009 dovrà essere ugualmente compilato ed inviato inserendo negli appositi spazi il valore zero (0,00).
PERCENTUALI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI DEL MODELLO 1/2009
Sui redditi dichiarati nel Modello 1/2009 verranno applicate le seguenti percentuali:
- per il calcolo del contributo soggettivo: 10% del reddito fino a 35.000,00 Euro e 3% oltre (di cui il 2% rappresenta un contributo modulare obbligatorio e solo l’1% è destinato a scopo solidaristico);
- per il calcolo del contributo integrativo: 2% del volume d’affari Iva (ovvero dei compensi da collaborazione professionale) al netto del 2% incassato (ossia diviso 1,02).
Nella determinazione dei contributi dovuti si terrà conto dei contributi soggettivo ed integrativo minimi dovuti per il 2008:
- contributo soggettivo minimo dovuto nel caso di iscrizione per l’intero anno 2008: € 1.350,00;
- contributo integrativo minimo dovuto nel caso di iscrizione per l’intero anno 2008: intero € 405,00; ridotto: € 205,00.
Nell’area iscritti è disponibile una funzione che consente di conoscere in anticipo l’ammontare degli eventuali contributi eccedenti dovuti sui dati reddituali dichiarati. Per effettuare la simulazione occorre essere registrati nell’area iscritti del sito.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ECCEDENTI DOVUTI
Mediante bollettini M.Av. inviati dalla Cassa. In caso di smarrimento o mancato ricevimento dei bollettini è possibile ricevere un duplicato chiamando il numero verde 800.24.84.64.
I bollettini M.Av. andati smarriti o non ricevuti possono essere stampati dalla sezione “Consultazione M.Av./Rid” dell’area iscritti del sito.
NOVITA’: BOLLETTINI M.AV. GENERATI ON LINE PER IL PAGAMENTO DELLE ECCEDENZE DEL MODELLO 1/2009
Al termine della procedura di trasmissione telematica del Modello 1, se sono dovuti contributi eccedenti, il sistema elabora automaticamente i bollettini M.Av. in formato pdf per il versamento di tali contributi.
Ad ogni modo, una volta generati, i bollettini M.Av. sono disponibili nella sezione “Consultazione M.Av./Rid” dell’area iscritti del sito.
In questi casi, così come in quelli di attivazione della procedura di pagamento con delega Rid, i bollettini M.Av. per il versamento dei contributi eccedenti non vengono più inviati in formato cartaceo.
MODELLO 2/2009 (facoltativo)
Mediante il Modello 2 si effettua la scelta del contributo modulare da versare per ottenere, alla maturazione dei requisiti, una pensione aggiuntiva rispetto a quella base.
Il Modello 2 deve essere compilato ed inviato entro il 31 ottobre 2009 unicamente da coloro che intendono aderire al progetto di pensione modulare.
Nel Modello 2 deve essere indicata l’aliquota per il calcolo del contributo modulare (dal 2 al 14 % del reddito professionale dichiarato nel Modello 1).
Esempio: Reddito professionale dichiarato (totale rigo A1+ rigo A2): € 20.000,00
Aliquota prescelta mediante il Modello 2: 3%
Contributo modulare calcolato: € 600,00
Nel caso di reddito negativo, pari a zero o inferiore ad € 13.500,00 (reddito convenzionale Modello 2/2009), l’aliquota indicata nel Modello 2 verrà applicata sul reddito di € 13.500,00.
Il versamento del contributo modulare avverrà mediante bollettini M.Av. con scadenza 30 settembre dell’anno successivo rispetto a quello di comunicazione della scelta.
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