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Contributo integrativo del 2% - Sentenza Corte di Cassazione
Dopo un laborioso percorso avviato più di dieci anni fa e che ha prodotto risultati significativi e favorevoli per l’Enpav, anche sotto il profilo della giurisprudenza formatasi sull’argomento, siamo stati informati che il ricorso presentato innanzi alla Corte di Cassazione nei confronti della Regione Emilia Romagna e delle Aziende U.S.L. di Modena, Ravenna, Ferrara, Piacenza, Rimini e Reggio Emilia, si è concluso in senso sfavorevole per il nostro Ente.
Come è noto la materia del contendere riguardava il contributo integrativo del 2%, ed in particolare l’obbligo di applicazione della maggiorazione sulle prestazioni e certificazioni rese dalle Aziende USL attraverso i veterinari dalle stesse dipendenti o ad esse legati da vincolo diverso dalla subordinazione.
La sentenza della Suprema Corte, n. 161 dell’8 gennaio 2009, ha interpretato l’art. 12 della legge 12 aprile 1991, n. 136 nel senso che “la maggiorazione del 2% sia dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell’esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella intra ed extra moenia espletata dai veterinari dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l’erogazione di prestazioni istituzionali rese attraverso l’impiego di veterinari dipendenti”.
La sentenza in questione riconosce peraltro l’esistenza di “difformi orientamenti giurisprudenziali manifestatisi in relazione all’interpretazione della normativa di riferimento …”.
Tra questi, riteniamo interessante riportare alcuni passaggi della motivazione della sentenza n. 9554 del 2008, pronunciata sempre dalla Corte di Cassazione nella causa Enpav c/Enpa. “La maggiorazione è dovuta su tutti i corrispettivi percepiti per l’attività professionale e di certificazione effettuata: 1) dai veterinari a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici;2) dai veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi; 3) dai veterinari dipendenti da associazioni, enti o soggetti pubblici”. Ed ancora: “In questa sede non si discute del fatto che chiunque richieda una prestazione o certificazione ad un veterinario iscritto all’albo sia tenuto a versare la maggiorazione sul corrispettivo pagato, né si dubita che chi percepisce il compenso sia tenuto a versarne l’importo all’Enpav”.
Siamo in attesa di conoscere le motivazioni delle altre sentenze, peraltro tutte di esito negativo, rese dalla Corte di Cassazione sui ricorsi presentati avverso le Aziende USL di Forlì, Cesena e Bologna e da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, relativamente al quale i primi due gradi di giudizio si sono conclusi in senso favorevole per l’Enpav.
Nessun allarme comunque per l’equilibrio della nostra gestione, in quanto le entrate rappresentate dalla maggiorazione del 2% incassata dalle Amministrazioni, al netto delle quote rimborsate ai veterinari aventi diritto, non ha alcuna incidenza sulla sostenibilità del sistema, rappresentando una percentuale inferiore all’unità rispetto al totale delle entrate contributive.
Precisiamo inoltre che le sentenze in questione interessano esclusivamente le parti coinvolte nel giudizio. Pertanto per tutte le altre Amministazioni resta fermo l’obbligo di applicare il 2% Enpav sui corrispettivi per l’attività professionale e di certificazione resa da veterinari a qualunque titolo operanti nel proprio ambito.
Ad ogni modo, in considerazione del contrasto di giudicati che si è venuto a creare sulla materia, il Consiglio di Amministrazione Enpav, nella riunione del 27 gennaio u.s., ha deciso di rivolgersi al Ministero del Lavoro, proprio Organo di controllo, chiedendone la collaborazione per avviare iniziative comuni per la definizione della problematica. Tra le ipotesi sottoposte all’attenzione del Dicastero del Lavoro, quella di intraprendere la strada di un intervento legislativo che disciplini ex novo la materia, al fine di superare le incertezze interpretative verificatesi nel tempo.
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